L'art. 8 della legge 123/2007 interviene sui criteri di individuazione delle offerte relativamente basse nelle gare di applato al fine di garantire che l'offerta non vada a scapito della regolarità del rapporto di lavoro e del costo relativo agli adempimenti in materia di sicurezza.
In particolare:
- Nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti, nella valutazione delle anomalie delle offerte, a valutare che il valore economico dell'offerta (a ribasso) sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro (che verrà determinato periodicamente dal Ministero del Lavoro) e al costo relativo alla sicurezza ;
- Il costo della sicurezza dovrà essere indicato a parte e non potrà essere soggetto a ribasso.