La modifica del sistema pensionistico introdotto dalla Legge Maroni ha effetti anche sulla libera recedibilità da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori con più di 60 anni in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Infatti la legge 108/90, nell'estendere la regola del giustificato motivo di licenziamento a tutti i rapporti di lavoro, prevede come eccezione il licenziamento di lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, semprechè non abbiano esercitato, a norma della L. 26 febbraio 1982 n. 54, l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età. Attualmente la pensione di vecchiaia contributiva è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti: 1) Compimento del 57° anno di età; 2) Possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Per chi vuole andare in pensione prima del compimento dei 65 anni di età, l'importo dell'assegno non deve essere inferiore a 1,2 volte la misura dell'assegno sociale previsto dalla L. 335/1995 (per il 2004 è pari a 5.600,24 euro). È possibile prescindere dal requisito anagrafico se si raggiunge un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Viceversa, per accedere alla pensione di vecchiaia retributiva, il lavoratore deve avere un'età anagrafica di 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, e aver maturato 20 anni di contributi. Al compimento del 65° anno di età, ovvero al raggiungimento dei requisiti pensionistici dopo il compimento del sessantesimo anno di età, il datore di lavoro può recedere liberamente del rapporto di lavoro con il solo obbligo del preavviso (art. 2118 c.c.). A partire dal 1° gennaio 2008 i requisiti per la pensione di vecchia contributiva diventeranno i seguenti: 1) L'età minima passa dagli attuali 57 anni a 65 per gli uomini e 60 per le donne; 2) È confermato il requisito minimo di 5 anni di contributi. Si potrà comunque, anche dopo il 2008, accedere al trattamento pensionistico, a prescindere dall'età, con almeno 40 anni di contributi. La legge delega ha inoltre introdotto la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità (nel 2008 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età). La novità riguarda soltanto gli uomini, in quanto le donne a 60 raggiungono già l'età minima per il trattamento di vecchiaia. La libera recedibilità dal rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori ultrasessantenni che hanno maturato i requisiti pensionistici di vecchiaia è quindi spostata nel tempo: in base alla vecchia disciplina un lavoratore ultrasessantenne con 5 anni di contributi che non ha esercitato l'opzione per la prosecuzione dell'attività può essere licenziato "ad nutum"; dal 2008, viceversa, la libera recedibilità inizierà solo dopo il compimento del 65° anno di età. I decreti attuativi dovranno inoltre specificare se la libera recedibilità potrà estendersi anche nel caso di pensionamento di vecchiaia contributiva al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità.