L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 314/2021, ha affermato che le somme erogate per rimborsare i propri dipendenti delle spese sostenute per eseguire la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile devono essere escluse da imposizione fiscale, in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Nel caso specifico, il datore intendeva concedere ai propri dipendenti e a quelli delle altre società del gruppo, una somma a titolo di rimborso delle spese delle quali si facevano carico per poter svolgere la propria attività lavorativa secondo le modalità del lavoro agile, anziché presso i locali dell'azienda. L'analisi condotta aveva portato a ritenere adeguato un rimborso di euro 0,50 per ogni giorno di lavoro in smart working. In particolare, veniva preso in considerazione il consumo di energia elettrica per l'utilizzo di un computer e di una lampada e i costi per l'utilizzo dei servizi igienici (acqua e materiale di consumo). Inoltre, era stato valutato che il lavoratore nel periodo invernale aveva utilizzato un sistema di riscaldamento per un'ora al giorno.

La Società, con riferimento al rimborso, aveva posto le seguenti condizioni:

  • il luogo di svolgimento della prestazione in smart working era l'abitazione del dipendente o altro luogo, i cui costi diretti erano a suo carico;
  • non si consideravano le spese di vitto, i costi di climatizzazione estiva, i costi per la rete internet, altri costi fissi quali le spese di allaccio alla rete elettrica ed idrica in quanto ritenuti indipendenti dall'utilizzo dell'abitazione (o luogo ad esso assimilabile) per scopi lavorativi anziché ad uso esclusivamente privato.

Secondo l’Agenzia, il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, era basato su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla Società che, invece, erano stati sostenuti dal dipendente. Pertanto, la quota di costi rimborsati al dipendente, poteva essere considerata riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, conseguentemente, essere esclusa dalla base imponibile ai fini IRPEF.