L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 188 del 10 luglio 2025, ha chiarito che, per le missioni e trasferte effettuate all’estero, non è più richiesta la tracciabilità dei pagamenti per rendere esenti da imposizione i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto ai dipendenti.

In origine, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) aveva subordinato l’esenzione fiscale di tali rimborsi alla condizione che le spese fossero pagate con strumenti tracciabili (bonifico, carte, ecc.). Tuttavia, il D.L. 84/2025 ha precisato che tale obbligo riguarda solo le spese sostenute sul territorio italiano.

Pertanto, per le trasferte e missioni fuori dall’Italia, l’esenzione fiscale dei rimborsi è riconosciuta anche se i pagamenti avvengono in contanti, risolvendo le difficoltà operative in Paesi dove i pagamenti elettronici non sono diffusi.