Rimborso delle spese mediche: tassazione anni precedenti
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 285 del 19 luglio 20189, ha chiarito che sui rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione di cui all'art. 15 del TUIR, sostenute dal lavoratore dipendente, il datore è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa, così come previsto dall’art. 23 del DPR 600/1973. Inoltre, ai sensi del comma 3 del citato articolo 23, nell’effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell'anno, attribuirà, tra l’altro, le detrazioni spettanti al dipendente per le spese mediche, ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. c), del TUIR, per erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
Nella fattispecie in esame, l’Istante eroga alla generalità dei dipendenti taluni benefici assistenziali, tra i quali i rimborsi, attingendo dal fondo costituito ai sensi dei CCNL degli Enti di Ricerca, a fronte di spese mediche debitamente documentate sostenute dal lavoratore in anni precedenti quello di erogazione del rimborso.
In applicazione dei principi sopra enunciati, su tali somme, che costituiscono, come detto, per i dipendenti reddito di lavoro dipendente, l’Istante, dovrà operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
In occasione delle operazioni di conguaglio non potrà, invece, attribuire le detrazioni spettanti ai dipendenti ai sensi del citato art. 15, c. 1, lett. c) del TUIR atteso che, in applicazione del principio di cassa, i dipendenti medesimi hanno già usufruito delle detrazioni in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese mediche sono state sostenute.
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