Rimborso spese del cellulare: quando è reddito da lavoro dipendente
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 74E del 20 giugno 2017, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme rimborsate dalla società in relazione all’utilizzo del telefono privato (di proprietà del dipendente) per finalità aziendali.
Si precisa, innanzi tutto, che il rimborso documentato dei costi relativi ai collegamenti telefonici configura l'ipotesi, considerata dalla circolare 326/1997, di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente e che, come tali, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate fa presente che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore.
Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, nella fattispecie in esame, si può concludere che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo, non possa esclusa dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
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