La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9597 del 13 aprile 2017, ha affermato che il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui la categoria di un determinato livello accorpi, sulla base del CCNL richiamato, un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria.

Nel caso specifico, una lavoratrice avviata obbligatoriamente al lavoro ai sensi della L. n. 68/1999, aveva chiesto che venisse accertata la nullità del recesso datoriale intimato per mancato superamento del periodo di prova. In particolare, la prova si riferiva alle mansioni di "operatore ecologico di primo livello", di cui all'art. 14 del CCNL Nettezza urbana. La Corte d’Appello territoriale, la cui sentenza è stata confermata dalla Suprema Corte, aveva accolto la domanda della lavoratrice in quanto il richiamo era generico perché il CCNL in esame, nella medesima area, riportava una pluralità di profili, non consentendo di individuare quali fossero le mansioni in concreto assegnate al lavoratore.