L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 26 del 7 luglio 2015, ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti in merito alla proroga disposta con riferimento alle operazioni connesse al 730 precompilato.
Innanzitutto si è chiarito che, tenuto conto della necessità di agevolare l’adempimento dichiarativo per i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e considerato che le dichiarazioni on line sono immediatamente disponibili all’Agenzia delle entrate, l’invio della dichiarazione 730 tramite l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate può essere effettuato entro il 23 luglio 2015.
Nelle ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse (dai CAF e dai professionisti abilitati) e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto, è stato chiarito che non si applica la sanzione prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni.  Tale precisazione trova applicazione anche in caso di dichiarazioni tempestivamente trasmesse entro la data del 7 luglio 2015, scartate e correttamente ritrasmesse entro la data prorogata del 23 luglio.
Un’altra considerazione riguarda il termine del 7 luglio, non prorogato dal DPCM, a disposizione dei contribuenti per avvalersi dell’assistenza fiscale attraverso i CAF e i professionisti abilitati: si ritiene che i CAF e i Professionisti possano accettare richieste di assistenza fiscale anche nel periodo di differimento.
LA circolare chiarisce anche la portata della flessibilità in materia di trasmissione delle CU contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730. Si ricorda che, come già indicato dall’Agenzia, in questo primo anno del nuovo adempimento, l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire (senza indicare un termine) anche dopo la scadenza del 9 marzo, senza applicazione di sanzioni (circ. A.E. 6/2015). Il punto 14 della circolare 26 precisa che dette certificazioni debbano essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato (31 luglio 2015).
Si chiarisce, inoltre, il comportamento che deve essere tenuto dal lavoratore contribuente qualora abbia già presentato una dichiarazione precompilata e successivamente abbia ricevuto (dopo il 29.6.2015), dal sostituto d’imposta, una nuova CU. In particolare, se si tratta di una modifica che determina un minor credito o un maggior debito, occorre correggere la dichiarazione presentando il modello UNICO 2015 Persone fisiche, entro i seguenti termini:
-    entro il 30 settembre 2015 (dichiarazione correttiva nei termini);
-    entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa).
Il contribuente è tenuto anche al contestuale pagamento della maggiore imposta, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730 che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta, dei relativi interessi e delle sanzioni, in relazione alle quali si applicano le disposizioni previste in materia di ravvedimento operoso.
L’Agenzia fa presente altresì che chi ha già inviato la dichiarazione, e si è accorto di ave commesso degli errori, può presentare un modello 730 integrativo ad un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Detta possibilità è valida anche nel caso in cui un contribuente abbia inviato un modello 730 senza indicare i giorni di lavoro e non lo abbia corretto entro il 29 giugno.