Risarcimento danno: la prescrizione decorre dalla cessazione della situazione dannosa
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7272 del 30 marzo 2011, ha stabilito che la prescrizione (decennale) del diritto al risarcimento del danno derivato dall'ambiente di lavoro decorre dal momento della cessazione della situazione dannosa (art. 2935 c.c.).
In tema domanda di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro (domanda, quindi, basata sulla responsabilità del datore di lavoro derivante dall'inadempimento degli obblighi allo stesso imposti dall'art. 2087 c.c.), la prescrizione decennale, applicabile a tale fattispecie, decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza casuale; ove, peraltro, il suddetto inadempimento da parte del datore di lavoro si sia protratto oltre il momento di cui sopra, il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente.
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