Il lavoratore che a seguito della mancanza di adeguate misure di sicurezza subisce durante lo svolgimento dell'attività lavorativa delle lesioni fisiche ha diritto non solo al risarcimento dei danni materiali subiti (patrimoniali e biologici), ma anche al risarcimento del danno morale (Cass. 11/09/2007 n.19022).

Il diritto al risarcimento si prescrive in 10 anni e decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, e non da un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di una separata efficienza causale, ma soltanto allo sviluppo di un processo morboso già in atto. Il diritto al risarcimento in relazione ad un successivo aggravamento fa parte della domanda originaria e non configura una nuova posta risarcitoria.