L'inps, con messaggio del 9 marzo 2009 n. 5529, in risposta ai quesiti giunti dalle proprie sedi territoriali, fornisce alcuni chiarimenti in merito al riscatto della laurea da parte dei soggetti inoccupati.
In particolare, l'Inps sottolinea che le norme che disciplinano il riscatto pongono due condizioni tra loro concorrenti:
- il richiedente non deve essere iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza;
- non deve aver iniziato l'attività lavorativa.
Entrambe le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda di riscatto. Non è sufficiente, quindi, il permanere dello stato di disoccupazione inteso come condizione per rimanere iscritto alle apposite liste, occorre altresì che il richiedente non risulti iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che l'iscrizione alla Gestione Separata del lavoro autonomo, anche per un breve periodo ed anche in assenza di un importo contributivo utile all'accredito di una mensilità, impedisce l'accesso a questa forma di riscatto, restando esperibile esclusivamente la procedura propria di questa Gestione.
Una indicazione utile giunge, infine, dall'INPS per quanto riguarda le persone che svolgono attività lavorativa all'estero. In base alla definizione di "inoccupato" di cui all'articolo 1 del D.lgs. 297/2002, non può considerarsi tale il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa all'estero, anche se in Paesi extracomunitari. Pertanto, ai fini dell'accesso a questa forma di riscatto del periodo di laurea, il richiedente non deve aver mai lavorato, né in Italia né all'estero.