Rischio aggressioni: condanna per il datore di lavoro che non include nel DVR
A cura della redazione
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro per lesioni subite da una fisioterapista aggredita da un paziente psichiatrico, ribadendo l’obbligo di valutare e gestire i rischi di aggressione nei luoghi di cura.
Il fatto
Il caso riguarda l’aggressione subita da una fisioterapista in servizio presso un istituto medico-pedagogico, da parte di un paziente affetto da grave disturbo psichico, la quale ha riportato lesioni che hanno comportato 122 giorni di inabilità.
Al legale rappresentante dell’ente è stata contestata la colpa per violazione degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, in particolare per:
- mancata formazione del personale sul rischio specifico;
- omissione delle visite mediche di idoneità;
- assenza nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di procedure per il contenimento delle aggressioni.
Il ricorso
Dopo la condanna in primo grado e la conferma in appello, il datore di lavoro ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo:
- l’imprevedibilità dell’evento;
- l’abnormità della condotta della lavoratrice.
A sostegno di ciò, datore di lavoro adduceva il fatto che il paziente che aveva compiuto l’aggressione non era fra quelli affidati alla fisioterapista e che la pericolosità dello stesso era nota. Con questo, si è ritenuto quindi che la vittima avesse agito in autonomia, consapevole dei rischi.
La difesa ha affermato che il DVR conteneva tutti i rischi prevedibili e che la formazione era stata erogata du questa base.
Il giudizio della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso con la sentenza del 20 novembre 2025, n. 37793, chiarendo che:
- Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza anche rispetto a rischi derivanti da condotte imprudenti dei lavoratori, salvo che queste siano del tutto estranee alle mansioni e attivino un rischio “eccentrico” rispetto all’attività.
- Nel caso concreto, l’aggressione era avvenuta mentre accompagnava il paziente da una collega, attività che rientrava nelle mansioni della fisioterapista e non costituisce comportamento abnorme.
- Il DVR era incompleto, poiché non prevedeva il rischio di aggressione, ampiamente prevedibile in una struttura che ospita pazienti psichiatrici.
- La formazione e le misure organizzative erano carenti, confermando la colpa specifica del datore di lavoro.
Impatti e indicazioni operative
La sentenza mette in luce l’importanza di includere il rischio aggressione nel DVR, soprattutto in organizzazioni che rientrano nel settore della sanità e dell’assistenza socio-sanitaria, dove i casi di violenza da parte di pazienti e familiari sono in numeri rilevanti e costituiscono uno dei primi motivi di infortunio.
I datori di lavoro e gli RSPP devono quindi assicurarsi di:
- Aggiornare il DVR: includere esplicitamente il rischio di aggressione da parte di utenti/pazienti, con procedure di prevenzione e gestione.
- Fare formazione mirata: garantire corsi specifici sul rischio di aggressione e sulle tecniche di contenimento sicuro.
- Provvedere alla sorveglianza sanitaria: verificare l’idoneità del personale alle mansioni che comportano contatto con soggetti aggressivi.
- Prevedere dedicate procedure organizzativeredisporre protocolli chiari per la gestione di pazienti e per il contenimento tempestivo degli episodi violenti.
- Organizzare adeguatamente le risorse: evitare turni estenuanti e condizioni di isolamento dei lavoratori.
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