Il ritardo dell’apertura della specifica posizione contributiva assegnata per il versamento dei contributi figurativi correlati ad una prestazione di isopensione con esodo anticipato ai sensi della legge 92/2012, e il conseguente ritardo nel presentare i flussi uniemens, non essendo imputabile al datore di lavoro, non integra alcuna delle ipotesi sanzionabili a carico di quest’ultimo.

L’Inps si è così espresso col messaggio del 15 dicembre 2025 n. 3793 che ha anche escluso l’applicazione nei confronti del datore di lavoro delle sanzioni civili e degli interessi di mora, nonché degli stessi interessi previstiai sensi dell’art. 116 della legge 388/2000.

Ricordiamo che per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente (per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente vigente è pari al 33%). Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.

Tornando al recente messaggio, l’Inps fa presente che, una volta chiarito che il ritardo delle sedi non deve ricadere sui datori di lavoro coinvolti nelle procedure di isopensione, occorre investire la Direzione centrale Pensioni per individuare una specifica funzionalità al fine di consentire l'attribuzione della posizione contributiva, contraddistinta dal codice di autorizzazione “6E”, contestualmente alla conclusione del procedimento. In attesa di implementare la gestione procedurale, è necessario che gli adempimenti dichiarativi e il versamento della contribuzione correlata per il periodo di paga in corso alla data di apertura della posizione stessa debbano essere effettuati entro i previsti termini di scadenza legale.