La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6236 del 20 aprile 2012, ha stabilito che, per la richiesta del rimborso delle ritenute fiscali effettuate per i propri dipendenti, il datore di lavoro, sostituto d’imposta, deve presentare richiesta nel termine di 18 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata.
In tale ipotesi, si applica un termine di decadenza breve, in quanto le ritenute di cui sopra non rientrano nella disciplina delle ritenute indirette di cui all’art. 37 del DPR 602/1973 e per le quali si applica il termine decennale di prescrizione. Quest’ultima nozione, infatti, presuppone una sorta di compensazione, da parte dello Stato, tra credito fiscale e controcredito del contribuente e riguarda, per tale motivo, solo le amministrazioni statali.