I datori di lavoro sostituti d'imposta sono tenuti a versare entro il 16 febbraio p.v. l'imposta sostitutiva (11%) dovuta dai dipendenti sulle rivalutazioni anno 2009 dei TFR accantonati (anche se versati al fondo di tesoreria INPS - circ. A.E. n. 70/2007, INPS, da ultimo circ. 7/2010) a tutto il 31 dicembre 2008 (importo maturato al netto delle anticipazioni e delle quote versate alla previdenza complementare), meno quanto già anticipato, dal medesimo sostituto e per lo stesso titolo, lo scorso 16 dicembre 2009 a titolo di acconto.
I sostituti d'imposta costituiti nel corso del 2009 non sono tenuti, mancando la rivalutazione del TFR, ad effettuare alcun versamento il prossimo 16 febbraio.
Il versamento dell'imposta sostitutiva a saldo deve essere eseguito mediante l'utilizzo del mod. F24 (esclusivamente per via telematica).  L'imposta sostitutiva è calcolata, e imputata a riduzione del fondo, anche per la quota versata al fondo di tesoreria, sulle rivalutazioni dei lavoratori che nel corso del 2009 hanno cessato il rapporto di lavoro andrà anch'essa versata entro il 16 febbraio 2010.
Nel caso in cui l'acconto versato a dicembre risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) si rende applicabile quanto stabilito dal DPR 445/1997 (circ. A.E. 29/E/2001 e 34/E/2002), vale a dire che l'eccedenza può essere scomputata dai versamenti di altre ritenute d'acconto effettuate dal sostituto d'imposta oppure compensato mediante l'indicazione dell'eccedenza nella colonna "importi a credito compensati" del mod. F24, utilizzando il codice "6781" - anno 2009 (situazione che andrà poi segnalata nel mod. 770/2010, prospetti ST e SX).
In tale ipotesi occorrerà procedere a restituire all'INPS l'eventuale imposta sostitutiva indebitamente recuperata nel mese di dicembre 2009 (si veda l'apposito paragrafo).
Il comma 4 - bis dell'art. 11 del D.Lgs 47/2000 stabilisce che ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva, sia in acconto sia a saldo, può essere utilizzato il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 213, della L. 662/96 e successive modificazioni (trattasi dell'eventuale residuo dell'anticipazione delle imposte sui TFR versata negli anni 1997 e 1998). Detta modalità di utilizzo, come precisa l'agenzia delle entrate con le circolari 29/E e 78/E del 2001, senza alcun limite di importo, è aggiuntiva  a quella ordinaria già prevista dalla L. 662/96 corrispondente al 9,78% dei TFR che vengono liquidati, ovvero alla percentuale maggiore derivante dal rapporto tra credito d'imposta residuo e i TFR.
Il predetto credito d'imposta, come precisato dall'agenzia dell'entrate, può essere utilizzato attraverso il mod. F24 e fino a compensazione dell'imposta sostitutiva da versare, non può essere utilizzato ai fini della compensazione di altre imposte e contributi. Operativamente, nel mod. F24, sezione erario, si procederà ad indicare l'imposta sostitutiva a debito nella colonna "importi a debito versati" (per il saldo: codice 1713 - anno di riferimento 2009) e nella riga successiva, colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito (massimo di importo pari all'imposta sostitutiva - codice 1713)  utilizzando il codice tributo "1250", anno di riferimento 2010.
Tale importo non incide ai fini della determinazione del limite di Euro 516.456,90 (limite che potrebbe essere elevato a Euro 700.000) dei crediti conguagliabili con il mod. F24 (circ. A.E. n. 34/E/2002).
L'utilizzo del citato credito dovrà essere poi indicato nel modello 770 semplificato 2011.
Come precisato dal Ministero del lavoro (forum del 25.5.2007), dall'Agenzia delle entrate (circ. 70/2007) e dall'INPS (Msg. 5859/2008, circ. 4/2009 e circ. 7/2010), il costo della rivalutazione del TFR maturato al 31.12.2008 e versato al fondo di tesoreria (azienda con almeno 50 addetti: media anno 2006 ovvero media anno di costituzione se successivo) risulta a carico del fondo stesso (da indicare nel flusso Emens fino al 2009 ovvero nel flusso UniEMens dal 2010). Detto valore, come precisato dall'INPS nella circ. 7/2010, deve essere calcolato e tenuto separato dalla rivalutazione spettante sul TFR accantonato in azienda.
L'Imposta sostitutiva dovuta su detta rivalutazione deve in ogni caso essere calcolata e versata dal datore di lavoro sostituto d'imposta (A.E. circ. 70/2007).