Rottamazione delle cartelle: da luglio la comunicazione con le somme dovute
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate-riscossione, sul proprio sito internet, ha ricordato che a partire dal mese di luglio p.v., tutti coloro che entro il 15 maggio 2018 hanno aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto legge n. 148/2017 (Legge n. 172/2017) riceveranno una comunicazione, disponibile anche nell’area riservata del portale, per essere informati sull’accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione.
La comunicazione riporterà anche gli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella Definizione agevolata, l’importo/i da pagare e la data/e entro cui effettuare il pagamento.
Nel caso in cui sia stata presentata un’unica dichiarazione di adesione con carichi affidati in riscossione sia nell’anno 2017 che nel periodo 2000-2016, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2018, un’unica Comunicazione con in evidenza l’anno in cui è stato affidato alla riscossione il debito.
In questo modo si potrà conoscere gli importi che si dovranno complessivamente pagare per la Definizione agevolata, secondo le diverse scadenze previste dalla legge.
La comunicazione conterrà anche il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta che è stata effettuata al momento della compilazione del modulo DA 2000/17 e il modulo per l’addebito in conto corrente.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto, rispetto alla tua dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, 5 comunicazioni per differenti tipologie di casi:
- AT - Accoglimento totale della tua richiesta: hai un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hai nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;
- AP - Accoglimento parziale della tua richiesta: sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili” hai un importo da pagare;
- AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non “rottamabili" non devi pagare nulla;
- AX - Per i debiti "rottamabili" non devi pagare nulla mentre hai un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili";
- RI - Rigetto: I debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e hai un importo da pagare.
Ogni comunicazione conterrà un Prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata del:
- totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla Definizione);
- debito residuo oggetto di Definizione;
- importo da pagare per la Definizione agevolata del debito;
- debito residuo escluso dalla Definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), troverai nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.
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