La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27711/2023, ha affermato che, al fine di verificare se la retribuzione riconosciuta al lavoratore è conforme ai parametri di cui all’art. 36 della Costituzione, pur dovendo il giudice far riferimento in primis a quella prevista dal CCNL di categoria, può discostarsene se ritiene che quest’ultima non sia proporzionata e sufficiente.

Nella fattispecie che ha dato origine al giudizio, il lavoratore riteneva che il proprio trattamento retributivo, determinato in applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese di vigilanza privata, non fosse conforme all’art. 36 Cost.. Chiedeva quindi che venisse accertato il suo diritto a percepire un trattamento retributivo di base non inferiore a quello previsto per il livello D1 del CCNL dei dipendenti di proprietari di fabbricati. In particolare, da un cambio di appalto all’altro, al lavoratore erano stati applicati di volta in volta CCNL diversi e sempre peggiorativi, seppure sottoscritti anche dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determinando una diminuzione della retribuzione, pur non essendo cambiata l’attività svolta e nemmeno il datore di lavoro.

La Corte ha confermato la legittimità della richiesta del lavoratore, richiamando i precedenti giurisprudenziali sul punto e anche la recente Direttiva UE 2022/2041 in materia di salario minimo. Ha poi cassato la decisione contro cui era proposto il ricorso, rinviando la causa al giudice del merito.

Ha quindi statuito che, nell’attuazione dell’art. 36 Cost., il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'articolo 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.

Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex articolo 36 Cost., il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex articolo 2099 c.c., comma 2, può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.