Il comma 25, dell'art. 1 della legge di Bilancio 2026 ha modificato l’articolo 24-bis, comma 2, del TUIR, recante norme in materia di opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

A seguito delle modifiche introdotte dall’ultima manovra, si prevede che aumenta da 200.000 a 300.000 euro l’importo dell’imposta forfetaria sui redditi prodotti all’estero, a prescindere dal loro importo effettivo, dovuto per ciascun periodo d’imposta di validità dell’opzione.

Inoltre, aumenta da 25.000 a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta anche l’importo dell’imposta prevista per i familiari che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2026, applicabile su richiesta del soggetto che esercita l’opzione.

Come precisato dal successivo comma 26, le predette disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2026.