Salvaguardati anche i professionisti che versano alla Cassa solo per l'iscrizione all'albo
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 1500 del 24 gennaio 2013, ha fornito indicazioni in merito alla gestione delle prime 65 mila domande di pensione in salvaguardia. Si tratta, in particolare, delle istanze di pensione in base ai requisiti vigenti al 4.12.2011.
Per ciò che concerne gli esodati puri (cessati dal lavoro in virtù di accordi individuali o collettivi) ed i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria, l’Istituto precisa che le relative istanze devono essere respinte qualora i medesimi soggetti dichiarano di essere stati rioccupati successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro o all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
In tale quadro, è fatto salvo, invece, il professionista che, al fine di conservare l’iscrizione all’albo, versi ancora un minimo alla cassa previdenziale. Il lavoratore in questione, infatti, non può dirsi rioccupato, in quanto la contribuzione versata non è direttamente collegabile allo svolgimento di un’effettiva attività lavorativa.
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