È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, il decreto 8 ottobre 2012 del Ministero del Lavoro, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
Il suddetto decreto disciplina le modalità di attuazione dell'art. 22, comma 1, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, individuando la ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici nel limite dei 55.000 soggetti.
Secondo quanto stabilito dall’art. 22, comma 1 del DL 95/2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore del DL 201/2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 201:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato, in sede governativa, entro il 31  dicembre  2011, accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché, alla data del 4 dicembre 2011, gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della L. 223/1991 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge 223/1991. A tali lavoratori continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità  di  mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'art. 6 del decreto ministeriale 1.6.2012, ai lavoratori che, alla data del 4  dicembre  2011, non erano titolari di prestazione  straordinaria a  carico  dei fondi di solidarietà di settore, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
c) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4  dicembre  2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del DL 201/2011, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata  in  vigore del medesimo decreto legge;
d) ai lavoratori che risultino in  possesso  dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima  della data di entrata   in   vigore del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/ 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011.