Salvaguardati: istruzioni per riscatti, ricongiunzioni e trasferimenti onerosi
A cura della redazione

L'Inps, con il messaggio n. 16828 del 17 ottobre 2012, ha fornito chiarimenti circa l'efficacia dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione, trasferimento in corso (cioè pratiche accolte o il cui onere sia in corso di pagamento) ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per la salvaguardia, in seguito alle modifiche introdotte, al regime previdenziale, dal DL 201/2011 (L. 214/2011).
Nel caso di accoglimento di domande di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso, aventi ad oggetto periodi che determinino o concorrano a determinare la maturazione dei requisiti previsti per la salvaguardia, la sede territoriale accrediterà i periodi in questione, anche se non è ancora avvenuto il pagamento (rateale o in unica soluzione) dell'onere, esclusivamente ai fini della comunicazione di salvaguardia.
Resta inteso che al momento della liquidazione della pensione, sarà verificato il regolare ed effettivo versamento dell'onere di riscatto e di ricongiunzione e si provvederà all'acquisizione dei relativi periodi, secondo le disposizioni vigenti in materia.
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