Spetta al datore di lavoro o ad una persona delegata recarsi presso gli Uffici postali per presentare la dichiarazione di emersione del lavoratore dipendente occupato irregolarmente almeno per i tre mesi precedenti la data di entrata in vigore del DL 195/2002 (ossia il 10 settembre 2002). E' questa una delle precisazioni contenute nella circolare 9/09/2002 n.14 diramata dal Ministero dell'interno dopo l'emanazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge 9/09/2002 n.195 (in G.U. n. 211 del 9/09/2002) recante disposizioni per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti extracomunitari occupati presso imprese industriali, commerciali, artigiane e agricole. I soggetti che possono essere regolarizzati sono i lavoratori dipendenti occupati irregolarmente con contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore ad 1 anno. Il Ministero inoltre ricorda, come stabilito dal DL 195/2002, che il rilascio del permesso di soggiorno comporta la contestuale revoca del provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. La revoca opera automaticamente senza l'apposito provvedimento del prefetto.