L'INPS, con il messaggio 4/06/2003 n.199, ha fornito le istruzioni per i rimborsi, a favore di chi ha commesso errori nei versamenti per il cumulo pensione e retribuzione e istruzioni per i recuperi per chi ha scelto la strada della rateizzazione.
Si ricorda infatti che il versamento delle somme per accedere alla sanatoria al 100% per il cumulo pensione e retribuzione doveva essere effettuato entro il 17 marzo 2003 in unica soluzione oppure, in alternativa, si poteva pagare il 30% del dovuto subito e rateizzare la restante parte in 5 versamenti trimestrali maggiorati dell'interesse legale.
Per quanto riguarda il recupero (per chi ha scelto la rateizzazione) l'INPS effettuerà le trattenute direttamente sulla pensione in scadenza al 1° luglio 2003, 1° ottobre 2003; 1° gennaio 2004; 1° aprile 2004 e 1° luglio 2004.
Se non è possibile operare l'intera trattenuta della rata trimestrale sul mese previsto, l'importo residuo scatterà sui due successivi.
Nella rata di luglio ci saranno anche i rimborsi richiesti dagli interessati per i versamenti erroneamente effettuati. Il rimborso scatterà d'ufficio peri pensionati che hanno pagato per errore tutti e due i bollettini, ossia quello per intero ed il 30% in caso di rateizzazione. Il rimborso riguarderà unicamente il versamento del 30%.