Il Fondo Sanedil, con nota del 24 novembre 2021, ha ricordato di aver ottenuto in data 23 ottobre 2021 la certificazione dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute che consente, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del TUIR, la deducibilità in capo agli iscritti delle quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro per l’annualità 2021.

Pertanto le citate quote contributive non dovranno concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versate in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale.

Sanedil raccomanda di provvedere ad operare entro il mese di dicembre 2021, al recupero delle ritenute applicate sui contributi versati nel corso dell’anno, al fine di garantire la non concorrenza degli stessi alla formazione del reddito dei dipendenti.