Sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria e violazione rilevata dai funzionari amministrativi
A cura della redazione

L'INAIL, con la nota 21/08/2007 fa seguito alla circolare 86/2004 in merito al potere di diffida obbligatoria per fornire ulteriori precisazioni.
Più precisamente, ricorda l'Istituto assicurativo, la Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha esteso il potere di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 anche al personale amministrativo degli istituti previdenziali, che accerti d'ufficio violazioni amministrative sanabili, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981.
Inoltre originariamente il legislatore (Dlgs 124/2004) aveva previsto che la diffida alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine, limitava detto potere ai soli illeciti amministrativi accertati dagli ispettori e, solo in tal caso, il datore di lavoro era ammesso a pagare come sanzione il minimo previsto dalla legge.
Detta agevolazione di pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria non era, invece, prevista nel caso in cui la violazione fosse stata rilavata dai funzionari amministrativi, i quali attivavano direttamente la procedura sanzionatoria di cui alla legge n. 689/1981.
La Legge 123/2007, a decorrere dal 25 agosto 2007, prevede l'agevolazione al pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria anche nel caso in cui la violazione sia rilevata dai funzionari amministrativi.
Pertanto, anche per le violazioni formali rilevate d'ufficio, che sono prevalentemente quelle rilevate dal personale amministrativo allorquando il datore di lavoro, spontaneamente, ma oltre i termini, effettua denunce obbligatorie all'Istituto, deve essere applicata l'agevolazione al pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria, così come disciplinato dalla circolare n. 86/2004.
Conseguentemente, l'INAIL provvederà ad inserire manualmente l'importo della sanzione agevolata, pari al minimo previsto dalla legge, ovvero, ad un quarto della sanzione, se la medesima è stabilita in misura fissa.
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