La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9948 del 15 marzo 2021, ha stabilito la legittimità della sanzione penale comminata nei confronti del datore di lavoro che abbia omesso di inviare i lavoratori alle visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria, omesso di informare i lavoratori sui rischi per la salute e omesso di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza.

Nella fattispecie in esame, a seguito di attività investigativa svolta dalla DPL di Crotone nel 2014, è stato constatato che, nel corso di lavori di tinteggiatura e rifinitura di una struttura da adibire a bed and breakfast, un lavoratore, in abiti da lavoro, era intento ad eseguire misurazioni degli infissi in alluminio in totale assenza di qualsivoglia documentazione afferente la posizione lavorativa dello stesso lavoratore nonché dell’attivazione delle prescritte procedure di sicurezza previste dalla legislazione antinfortunistica.