Con la circolare n. 12 del 5 marzo 2003 l'Ente recepisce l'interpretazione della Suprema Corte in materia di abrogazione delle sanzioni amministrative su omessi versamenti di cui alla legge 388/2000, articolo 116. Ricordiamo che la citata disposizione, al comma 12, aveva disposto l'abolizione delle sanzioni amministrative consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi. In prima istanza, anche per effetto delle precisazioni del Ministero del lavoro, l'Enpals aveva ritenuto non sanzionabili amministrativamente le violazioni concernenti gli adempimenti del mese di dicembre 2000 in quanto la disposizione agevolativa entrava in vigore il 1° gennaio 2001. Con la sentenza n. 7524 del 22 maggio 2002, la Corte di Cassazione, pur ritenendo la disposizione in commento non applicabile retroattivamente, ha evidenziato come il disposto normativo facesse riferimento al "potere punitivo" dell'autorità pubblica e non tanto alla condotta illecita del soggetto; pertanto la Corte ha sancito come illegittime le pretese sanzioni amministrative relative a contestazioni avvenute successivamente all'entrata in vigore della legge 388/2000.