L'istituto previdenziale, a seguito della pronuncia della Cassazione 7524 del 2002, rende noto che le ordinanze ingiunzioni relative ad omissioni contributive, devono essere considerate inefficaci se successive all'entrata in vigore (1 gennaio 2001) della Legge 388 del 23 dicembre 2000. La Finanziaria 2001 ha infatti abolito tutte le sanzioni amministrative (fatte salve le sanzioni penali) relative ad omissioni contributive e a violazioni formali sul collocamento. Ne consegue che non dovranno più essere emesse ordinanze non solo per periodi contributivi successivi all'entrata in vigore della Finanziaria 2001, ma anche per periodi contributivi anteriori. Le ordinanze ingiunzioni illegittime dovranno essere revocate d'ufficio, se non passate in giudicato. Viceversa le somme richieste con ordinanze ingiunzioni passate in giudicato dovranno essere riscosse in via amministrativa o, in mancanza, attraverso l'iscrizione a ruolo.