Riscatto “pace contributiva” – Mancano pochi giorni per presentare domanda all’INPS da parte esclusivamente degli assicurati nuovi iscritti cioè coloro che hanno il primo contributi accreditato in una gestione previdenziale obbligatoria dal 1996 in poi, purchè non titolari di una pensione diretta.Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto con onere a carico dell’assicurato nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, purchè  si collochi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024 e sia compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto). Sono da escludere nel conteggio di tali periodi quelli in cui l’accredito è avvenuto in una delle Casse per i liberi professionisti, o in ordinamenti previdenziali di Stati esteri.Infine, il periodo da ammettere a riscatto, come anticipato, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e i regimi previdenziali esteri).Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo, il chè comporta che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. La domanda può essere presentata all’ente previdenziale dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini. il contributo versato, calcolato con le regole del riscatto a percentuale, è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo ed è anche rateizzabile in 120 rate mensili. L’onere a percentuale, si basa sull’applicazione dell’aliquota di computo della gestitone interessata alla base imponibile pari alla retribuzione corrisposta negli ultimi 12 mesi. Il risultato rappresenta l’onere di un anno di riscatto (12 mesi o 52 settimane), da riproporzionare rispetto al periodo complessivi da riscattare.
Dimezzati i contributi per i nuovi artigiani e commercianti – Scade sempre il prossimo 31 dicembre 2025 la facoltà di presentare domanda di riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti che si iscrivono per la prima volta solo nel 2025, ad una delle due gestioni speciali dell’INPS.Spetta ai titolari, ai soci e ai coadiuvanti in possesso dei requisiti indicati.La contribuzione dovuta risulterà pertanto pari al 12% per la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società. Verrà accreditata una contribuzione pari a quanto versato e ai fini pensionistici si avrà diritto ad un anno di contribuzione se quanto versato risulti pari ad almeno il minimale annuo vigente. Il beneficio è ammesso nei limiti degli aiuti de minimis.Infine, la riduzione non spetta nel caso in cui i lavoratori già fruiscano della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, (articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), o del regime forfettario previdenziale di cui all’art. 1 della legge 190/2014.La richiesta va avanzata in via telematica all’INPS tramite il siti web, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.