L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 0095624 del 10 maggio 2018, ha fissato, con effetto dal 15 maggio 2018, al 3,01 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Gli interessi decorsi trovano applicazione decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi. Gli stessi si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.