Schede di Sicurezza: INAIL riepiloga le modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2020/878
A cura della redazione
INAIL ha pubblicato un documento di approfondimento dedicato alle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2020/878, che ha modificato l’Allegato II del Regolamento REACH in materia di Schede Dati di Sicurezza (SDS). Il nuovo formato, obbligatorio dal 1° gennaio 2023, ha recepito i criteri del GHS revisioni VI e VII e introdotto importanti cambiamenti su interferenti endocrini, nanoforme, codici UFI e proprietà fisico-chimiche.
Di cosa tratta:
Il documento INAIL offre un quadro chiaro e aggiornato della struttura e dei contenuti che le SDS devono rispettare in base al Regolamento (UE) 2020/878.
La Scheda Dati di Sicurezza, articolata in 16 sezioni, rappresenta lo strumento principale di comunicazione del rischio chimico tra fornitore e utilizzatore, garantendo che le sostanze e le miscele pericolose siano gestite in modo sicuro.
Il nuovo allegato II del REACH ha allineato il formato delle SDS alle revisioni più recenti del GHS (Globally Harmonised System) e integra le modifiche introdotte dal Regolamento CLP, introducendo nuove voci e requisiti più specifici per informazioni sanitarie e ambientali.
Le principali novità:
- Codice UFI (Sezione 1.1): obbligatorio per le miscele pericolose destinate ai consumatori e all’uso professionale. Il codice univoco a 16 caratteri consente l’identificazione immediata della miscela in caso di emergenza sanitaria;
- Nanoforme: è richiesto di specificare le caratteristiche delle particelle (dimensioni 1-100 nm, distribuzione, forma, stato di aggregazione o agglomerazione, superficie specifica, polverosità) nelle sezioni 1, 3 e 9;
- Interferenti endocrini: le sezioni 2.3, 11.2 e 12.6 devono riportare eventuali sostanze con proprietà di interferenza endocrina, facendo riferimento ai Regolamenti (UE) 2017/2100 e 2018/605 e all’elenco delle sostanze candidate (SVHC) dell’art. 59 REACH;
- Composizione (Sezione 3): maggior dettaglio su identità chimica, impurezze, additivi e chimica superficiale. Per le miscele, vanno indicati gli ingredienti pericolosi con relativa classificazione e concentrazione;
- Proprietà fisico-chimiche (Sezione 9): ampliata con nuovi parametri obbligatori e suddivisione in 9.2.1 e 9.2.2 per le caratteristiche di sicurezza (es. potenziale redox, velocità di evaporazione, fotocatalisi);
- Trasporto marittimo alla rinfusa (Sezione 14.7): nuove voci sulle condizioni di trasporto secondo la normativa IMO per liquidi, solidi e gas liquefatti;
- Sezione 16: deve riportare le informazioni aggiuntive e la cronologia delle revisioni della SDS.
Indicazioni operative:
- Verificare che le SDS ricevute siano conformi al Reg. (UE) 2020/878, controllando la presenza delle nuove voci (UFI, nanoforme, interferenti endocrini, sezioni 9.2.1-9.2.2 e 14.7);
- Aggiornare la valutazione del rischio chimico e i registri delle sostanze con le nuove informazioni disponibili;
- Richiedere ai fornitori l’invio di SDS aggiornate, soprattutto per prodotti classificati come pericolosi;
- Assicurare che le SDS siano disponibili e accessibili ai lavoratori e ai servizi di emergenza;
- Archiviare le schede obsolete per almeno 10 anni, anche digitalmente, come previsto dall’art. 36 del REACH.
Per maggiori approfondimenti si allega il documento pubblicato da INAIL ed il testo completo del Regolamento (UE) 2020/878.
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