Se il lavoratore è in colpa il risarcimento è ridotto
A cura della redazione
L'imprenditore, secondo l'art. 2087 del codice civile, è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, in relazione alla tipologia di lavoro che essi svolgono. E' perciò strettamente correlata tale responsabilità del datore di lavoro con le mansioni a cui è adibito il lavoratore. Pertanto, come afferma la Cassazione con sentenza n. 23906 del 19 novembre 2007, il datore di lavoro è responsabile se non adotta le misure di sicurezza connesse alla precisa mansione del lavoratore, mentre il risarcimento per tale inadempienza è ridotto se le mansioni che il lavoratore stava svolgendo esulano quelle da definite dal suo mansionario.
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