La Commissione europea ha predisposto una bozza di Regolamento delegato per modificare il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 sugli European Sustainability Reporting Standards. L’intervento si inserisce nel pacchetto Omnibus I e mira a ridurre gli oneri di rendicontazione, chiarire l’applicazione della doppia materialità e rendere più proporzionati gli obblighi informativi.

Di cosa tratta:

La bozza di Regolamento delegato interviene sugli standard ESRS, cioè gli standard europei che le imprese soggette alla CSRD devono utilizzare per predisporre la dichiarazione di sostenibilità all’interno della relazione sulla gestione. Il testo precisa che si tratta ancora di una bozza non adottata né approvata formalmente dalla Commissione europea e che le indicazioni contenute rappresentano una posizione preliminare dei servizi della Commissione.

L’intervento nasce nel contesto del pacchetto Omnibus I, che ha modificato il quadro della rendicontazione di sostenibilità riducendo il numero di imprese incluse nel perimetro applicativo e semplificando gli obblighi informativi. La nuova disciplina è destinata ad applicarsi a partire dall’esercizio finanziario 2027, mentre le imprese già soggette agli obblighi di sostenibilità potranno scegliere di utilizzare i nuovi ESRS anche per l’esercizio 2026.

Il punto centrale della revisione è la semplificazione degli ESRS. La Commissione intende ridurre i datapoint meno rilevanti, privilegiare ove possibile le informazioni quantitative rispetto ai testi descrittivi, distinguere meglio tra informazioni obbligatorie e volontarie, chiarire l’applicazione del principio di materialità e migliorare il coordinamento con altre normative europee e con gli standard internazionali di rendicontazione.

Secondo la bozza, il lavoro tecnico di EFRAG ha comportato una riduzione del 61% dei datapoint obbligatori, l’introduzione di ulteriori flessibilità, nuovi phase-in e un approccio più proporzionato alla valutazione di materialità. La finalità non è eliminare la rendicontazione di sostenibilità, ma renderla meno onerosa e più concentrata sulle informazioni effettivamente rilevanti per comprendere impatti, rischi e opportunità dell’impresa.

Un aspetto rilevante riguarda la doppia materialità. La bozza conferma che la rendicontazione deve fondarsi sia sulla materialità d’impatto, relativa agli effetti dell’impresa su persone e ambiente, sia sulla materialità finanziaria, relativa ai rischi e alle opportunità di sostenibilità che possono incidere su performance, posizione finanziaria, flussi di cassa, accesso ai finanziamenti o costo del capitale. La novità è che il testo cerca di chiarire meglio quando un’informazione debba essere effettivamente riportata e quando, invece, possa essere esclusa perché non materiale.

La bozza interviene anche sulla catena del valore, tema particolarmente critico per molte organizzazioni. Gli ESRS rivisti prevedono che le informazioni sulla value chain siano richieste solo nella misura necessaria per comprendere impatti, rischi e opportunità materiali, tenendo conto delle difficoltà concrete nel reperire dati da soggetti non direttamente obbligati alla rendicontazione o collocati in mercati emergenti.

Indicazioni operative:

Per le imprese che rientrano, o potrebbero rientrare, nel campo di applicazione della CSRD, la bozza impone di rivedere l’impostazione dei processi di rendicontazione ESG.In concreto, sarà opportuno:

  • verificare se l’impresa rientra ancora nel perimetro soggettivo della rendicontazione di sostenibilità dopo le modifiche introdotte dal pacchetto Omnibus I;
  • aggiornare la gap analysis rispetto agli ESRS rivisti, distinguendo tra informazioni ancora obbligatorie, informazioni soggette a phase-in e informazioni non più richieste;
  • rivedere il processo di doppia materialità, documentando meglio le motivazioni che portano a includere o escludere determinati temi;
  • evitare la raccolta indiscriminata di dati ESG, concentrandosi sulle informazioni materiali e su quelle effettivamente utili agli utilizzatori della dichiarazione di sostenibilità;
  • verificare quali dati siano disponibili internamente e quali richiedano il coinvolgimento di fornitori, clienti o altri soggetti della catena del valore;
  • valutare l’opportunità di applicare anticipatamente i nuovi standard per l’esercizio 2026, qualora ciò consenta una riduzione degli oneri e una maggiore coerenza con il futuro quadro applicativo.

Conclusioni:

La bozza di revisione degli ESRS rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di semplificazione della rendicontazione di sostenibilità europea. L’obiettivo è ridurre gli adempimenti ridondanti, chiarire il principio di materialità e rendere più gestibile la raccolta delle informazioni, soprattutto lungo la catena del valore.

Per le organizzazioni, tuttavia, la rendicontazione ESG rimane un impegno che richiede un processo strutturato, documentato e verificabile, basi informative solide, responsabilità interne definite e capacità di collegare i dati di sostenibilità agli impatti, ai rischi e alle opportunità effettivamente materiali.


Per maggiori apprendimenti si allegano i documenti integrali in lingua inglese pubblicati dalla Commissione UE.