Il Ministero del lavoro, con la nota n.17292 del 3/12/2008, ha precisato che il datore di lavoro possa continuare ad accentrare il versamento della contribuzione presso un'unica sede INPS, previa presentazione di una specifica istanza in via telematica secondo modalità e criteri che saranno individuati da un'apposita circolare.
La precisazione  nasce dal fatto che l'art. 39, c.10 del DL 112/2008 ha abrogato il DM 30/10/2002 che attribuiva alle DPL il compito di rilasciare i provvedimenti autorizzativi finalizzati all'accentramento contributivo.
In via generale in materia contributiva vige la regola secondo cui il datore di lavoro debba adempiere agli obblighi contributivi presso la sede INPS nella cui circoscrizione l'azienda svolge attività lavorativa con dipendenti.
In ogni caso il Ministero del lavoro ritiene che detto principio relativo al luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria possa trovare una deroga nella possibilità di accentrare la contribuzione presso un'unica sede INPS.
La nota ministeriale conclude che comunque gli eventuali provvedimenti di autorizzazione all'accentramento già emanati dalle DPL possano mantenere la loro efficacia.