Sentenza n. 18438/2025 e rischi da interferenza: il coordinamento è indispensabile
A cura della redazione

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18438 del 16 maggio 2025, ha confermato la condanna di quattro soggetti di un’impresa committente per un grave infortunio avvenuto in un impianto di termovalorizzazione, ribadendo l’obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi da interferenza che sia “Unico”.
Di cosa tratta:
Il 2 agosto 2016, durante le operazioni di pulizia periodica della caldaia di un inceneritore, erano impegnate 3 ditte diverse che operavano in punti differenti ma coordinati dell’impianto. Un lavoratore, su richiesta indiretta di un preposto della committente, si recava in un’area pericolosa per supportare un operatore di un’altra ditta e qui veniva travolto da cenere incandescente staccatasi dalla tramoggia, provocandosi un’ustione di secondo grado.
Le responsabilità dell’incidente sono state attribuite a più figure esclusivamente della committente, poiché la causa principale risiede nell’inadeguata valutazione e prevenzione dei rischi da interferenza.
In primis, al datore di lavoro è stato contestato di aver redatto tre DUVRI scollegati tra loro, uno per ciascuna delle imprese appaltatrici. Così facendo sono stati ignorati i rischi interferenti tra le attività delle 3 imprese che si occupavano della pulizia dell’inceneritore, eseguite in modo coordinato tra loro e per le quali non era possibile lo sfasamento nel tempo. Infatti, è appurato che le diverse attività fossero concatenate tra loro, ovvero che ciascuna incideva sull’altra. La sentenza ribadisce, quindi, il concetto di unicità del DUVRI, termine “unico” che rientra proprio nella denominazione del documento. Il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre un unico documento in cui valutare i rischi da interferenza derivanti dalle varie attività svolte e non solo quelli relativi alla propria attività e quella di ogni singola ditta.
Sono contestati poi:
- Il dirigente responsabile dello stabilimento per non aver impedito, tramite direttive che imponessero la delimitazione dell’area, che i lavoratori non autorizzati potessero accedere alla zona dove è avvenuto l’infortunio;
- Il dirigente della sicurezza, che avrebbe dovuto richiedere la delimitazione delle zone pericolose prima di rilasciare il permesso di lavoro, come anche il DUVRI prevedeva;
- Il preposto per “non aver rispettato le disposizioni aziendali che prevedevano di transennare l’area di lavoro pericolosa”.
Un altro errore che è stato attribuito al datore di lavoro committente è anche la mancanza di coordinamento prima della redazione del DUVRI. Infatti, si presume che il processo di elaborazione del documento parta dalla predisposizione delle NIRS, le note informative sui rischi, per poi proseguire con le riunioni di coordinamento per gli aggiornamenti continui. Questa sequenza di azione è stata totalmente ribaltata, con le NIRS che sono state prodotte solo in seguito alle riunioni, le quali sono state effettuate contestualmente alla sottoscrizione del DUVRI e singolarmente con ciascuno dei tre appaltatori.
Indicazioni operative:
La sentenza ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro e appalti:
- In caso di attività appaltate a più imprese in ambiti collegati va sempre redatto un solo DUVRI, con valutazione condivisa dei rischi interferenziali;
- Le procedure di coordinamento devono seguire una sequenza logica, altrimenti perdono il loro valore e diventano solamente un aspetto formale;
- La delimitazione fisica delle aree a rischio, se previsto dal DUVRI, deve essere attuata. In ogni caso, è sempre necessario prevedere misure di controllo degli accessi a zone pericolose da parte di lavoratori non autorizzati;
- Il preposto ha l’autonomia e la formazione sufficienti a individuare situazioni pericolose e deve farlo presente ai propri superiori quando ritiene che le decisioni da loro prese possano mettere in pericolo i lavoratori.
Conclusioni:
Il giudice ha rigettato il ricorso presentato dai due dirigenti e dal preposto, mentre quello del datore di lavoro è stato dichiarato inammissibile.
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