L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 249 del 18 settembre 2025, ha precisato che il premio della polizza assicurativa che il datore di lavoro versa in favore dei propri lavoratori concorre a formare reddito dipendente imponibile, se non viene riscontrata la solidarietà collettiva richiesta dal Ministero delle finanze con la circolare n. 326/1997.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate un ente ha stipulato una polizza assicurativa nell’interesse dei propri dipendenti al fine di avere una copertura per malattia, infortunio e maternità.

Il dubbio posto dall’ente riguarda il corretto regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa versata per i dipendenti che prestano servizio all’estero in Paesi dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.

Secondo l’istante tale premio deve qualificarsi come contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio per legge, dato che la stipula della polizza assicurativa è prevista dal proprio Statuto, e quindi non costituisce reddito di lavoro dipendente.

Diversamente, per i lavoratori che prestano attività in Italia o in Paesi esteri dove è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta, il premio deve essere assoggettato a tassazione.

L’Agenzia delle entrate ha richiamato le indicazioni che il Ministero delle finanze ha fornito con la predetta circolare in merito all’art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR che statuisce che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

Secondo il Ministero, l’assistenza sociale cui fa riferimento la citata norma del TUIR risponde a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in stato di bisogno.

Inoltre, per contributi previdenziali, si devono intendere quelli versati in ottemperanza di legge, al fine di garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali.

Non riscontrando alcuna finalità di solidarietà collettiva né quella di contributi previdenziali, non può trovare applicazione l’art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR, con la conseguenza che i premi concorreranno a formare reddito di lavoro dipendente, e quindi imponibili per i lavoratori.