Serve la diffida anche per le omesse denunce del datore di lavoro
A cura della redazione
L'INAIL, con la circolare 23/12/2009 n.10988, facendo seguito alle precisazioni fornite dal Ministero del lavoro con la nota 7/04/2009, ha chiarito che è necessario ricorrere alla diffida ex art. 16 DPR 1124/1965 prima di adottare il certificato di variazione anche per le omesse denunce previste dall'art. 12 dello stesso decreto. Infatti la nota ministeriale aveva fatto luce su una prassi che da diverso tempo equiparava la diffida al certificato di variazione con la conseguenza che l'INAIL adottava il secondo senza preventivamente emettere la prima. Il Ministero ha quindi ricordato che non può essere interpretato estensivamente l'ambito di applicazione dell'art. 16 del suddetto decreto (che disciplina il procedimento contenzioso amministrativo avverso la diffida emessa nei confronti del datore di lavoro) ad atti diversi dalla diffida. Poiché come detto sopra l'INAIL aveva sempre ricorso al certificato di variazione per recuperare le somme dovute, è stato concordato con il Ministero del lavoro un periodo di transizione di 6 mesi durante il quale le DPL hanno continuato a pronunciarsi su ricorsi amministrativi anche in presenza di atti che rivestono una forma diversa dalla diffida . Quindi a partire dal 31/12/2009 (termine del periodo transitorio), se a seguito di un accertamento ispettivo o amministrativo viene rilevata dall'INAIL l'omessa denuncia degli elementi richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, prima di procedere all'emanazione del certificato di assicurazione o di variazione con richiesta di pagamento per il recupero dei premi, il datore di lavoro deve essere diffidato a sanare le inosservanze accertate entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento. Trascorso detto termine senza che sia stato presentato ricorso alla DPL, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'INAIL. Infine ricorda l'Istituto assicuratore la diffida può scaturire non solo dal verbale ispettivo, ma anche da altri casi. Ad esempio nell'esame di una denuncia di nuovo lavoro può emergere l'esecuzione di lavori il cui rischio non risulta assicurato oppure quando dai giornali o da una comunicazione emerge che un datore di lavoro ha ceduto l'azienda, ovvero un ramo di essa, ad altro soggetto giuridico . In questo cosa la diffida sarebbe riferita all'omessa istituzione del rapporto assicurativo.