Servizio civile nazionale e obbligo di iscrizione alla gestione separata
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 30/04/2008 n.55, ha fornito le istruzioni operative per l'iscrizione ed il versamento dei contributi alla gestione separata da parte dei giovani che prestano volontariamente il servizio civile.
L'intervento dell'INPS, fa seguito a quello dell'Agenzia delle entrate, che con la circolare 10/04/2004 n.24 aveva precisato che la prestazione resa con il servizio civile nazionale non caratterizza un rapporto di lavoro dipendente mancandone i requisiti, ma il compenso che viene erogato al giovane può essere qualificato come reddito di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.50, lettera c-bis del TUIR.
Ne consegue che anche ai fini previdenziali scatta l'obbligo di versare i contributi che in questo caso, specifica l'INPS, andranno alla gestione separata ex art.2, c.26, L. 335/95.
Spetta al Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi della Legge 6/03/2001 n.64, erogare il compenso mensile e versare la contribuzione all'INPS.
In questo caso il fondo dovrà sostenere interamente il costo della contribuzione, con la conseguenza che non dovrà fare la trattenuta di un terzo a carico del collaboratore.
Poiché l'obbligo di versare i contributi è sorto nel 2006 e più precisamente dalla data di entrata in vigore del Dlgs 77/2002 che regolamenta il servizio civile nazionale su base volontaria avvenuta il 1 gennaio di quell'anno, l'INPS con la circolare 55/2008 detta le istruzioni operative per regolarizzare i periodi pregressi.
Il Fondo avrà tempo fino al 16/07/2008 per versare la contribuzione dovuta per gli anni 2006 e 2007.
Infine, in merito all'obbligo di comunicare al centro per l'impiego i nominativi dei collaboratori con i quali si è stipulato il contratto di lavoro ex art.1, cc. 1180 e ss L. 296/2006, l'INPS precisa che il Fondo nazionale per il servizio civile è esonerato poiché la normativa del settore stabilisce che l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
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