Sgravi contratti collettivi di II livello: ulteriori risposte alle FAQ
A cura della redazione

L'INPS, sul proprio sito internet ha diffuso ulteriori risposte alle FAQ in merito alla decontribuzione dei premi di risultato previsti dai contratti collettivi di II livello.
Con un primo chiarimento l'Istituto previdenziale sottolinea che gli importi da inserire nella domanda seguono il principio di cassa per cui devono intendersi solo quelli relativi agli anni di erogazione dei premi.
Inoltre il DM 7 maggio 2008, che ha dato attuazione all'art.1, c.67 della L. 247/2007 prevede la concessione dello sgravio per il solo anno 2008. Ne consegue che l'autorizzazione allo sgravio riguarderà solamente l'anno in corso.
In presenza di contratti pluriennali, gli importi riferiti agli anni 2009 e 2010 assumeranno il carattere di indicazione valutativa degli impegni di spesa.
Secondo l'INPS, poiché il DM 07/05/2008 prevede che la riduzione contributiva trovi applicazione per i contributi previdenziali e assistenziali nel limite di 25 punti della contribuzione a carico azienda, sono da ritenersi esclusi dallo sgravio i premi dell'assicurazione INAIL.
Nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire della decontribuzione dei premi di risultato già fruisca di sgravi settoriali (come ad esempio il cabotaggio) il beneficio trova applicazione sulla contribuzione dovuta al netto dello sgravio settoriale di cui l'azienda già fruisce.
Nel caso in cui il contratto sia scaduto il 31.12.2007, ma il pagamento delle erogazioni è previsto nel 2008 nella domanda dovrà essere indicata la data del 31.12.2008 e dovranno essere prese a riferimento le retribuzioni relative al periodo temporale di corresponsione del premio.
Lo sgravio riguarda anche i premi corrisposti a lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno per il quale si chiede il beneficio.
Infine, chiarisce l'istituto previdenziale, in caso di fusione per incorporazione o altre operazioni societarie che comportino il passaggio dei lavoratori da una società ad un'altra, la decontribuzione può essere richiesta dal datore di lavoro subentrante. Ai fini della compilazione dell'istanza, vanno proposte domande diverse o, in caso di invio di file XML, "CodiceIdentificativoDomanda" diverso, in ragione delle differenti date di sottoscrizione e di deposito degli accordi in precedenza sottoscritti dalle aziende incorporate. Inoltre, continua l'INPS, ai fini del calcolo del tetto entro il quale si può chiedere il beneficio, occorre far riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell'anno dai lavoratori, anche se erogate parzialmente dal precedente datore di lavoro.
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