Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 31 dell’11 dicembre 2014, ha fornito le indicazioni procedurali riguardo la regolarizzazione di istanze e documentazioni – originariamente irrituali – preordinate alla concessione degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL 726/1984 (L. 863/1984).
Nelle ipotesi in cui le suddette istanze risultino incomplete e/o carenti della necessaria documentazione di supporto, si pone una questione di procedibilità delle rispettive domande.
A titolo meramente esemplificativo, potrebbero risultare carenti indicazioni essenziali richieste in ordine ai seguenti elementi:
•    inosservanza del termine procedurale previsto per la presentazione dell’istanza (art. 3 D.I. 83312/2014);
•    riduzione oraria inferiore al 20% (precedente art. 2 del medesimo D.I.);
•    strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività ovvero un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo (art. l dello stesso D.I. 83312/2014);
•    difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica.
In presenza di risorse limitate, quali quelle che finanziano gli sgravi contributivi in oggetto, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali non potrebbe che essere quella della data successiva in cui viene, in effetti, acquisita la documentazione di rito richiesta in sede di regolarizzazione.
Conseguentemente, ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie sarebbero – allo stato degli atti – improcedibili.
L’eventuale tardiva regolarizzazione – rispetto al termine di 30 giorni fissato dall’ufficio procedente – comporterebbe che le relative domande sarebbero esposte al rischio dell’esaurimento dei fondi stanziati per il relativo esercizio finanziario.