L’INPS, con il messaggio n. 4792 del 25 febbraio 2011, ha precisato che, in riferimento agli sgravi contributivi sui premi di risultato, le somme residue riferite all’anno 2009, saranno utilizzate rideterminando il tetto (2,25%) fino alla percentuale del 2,50% della retribuzione dei lavoratori interessati.
I datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per il 2009, pertanto, potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25%) in sede di conguaglio contributivo.