Sulla G.U. n. 301 del 28/12/2011 è stato pubblicato il decreto 3 agosto 2011 con il quale il Ministero del lavoro concede anche per il 2010 la fruizione dello sgravio contributivo nella misura del 2,25% sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
La legge 247/2007 ha previsto il predetto beneficio contributivo in via sperimentale per il triennio 2008-2010, nel limite delle risorse accantonate  pari a 650 milioni per ciascuno dei tre anni, da confermare annualmente con decreto ministeriale.
I contratti collettivi aziendali o territoriali devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la DTL (ex DPL) entro il 27 gennaio 2012, se il deposito non è già avvenuto. Il contratto deve prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare oppure correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività.
I datori di lavoro che risultano aver indebitamente fruito dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, maggiorati delle sanzioni civili.
Le imprese di somministrazione possono fruire dello sgravio contributivo prendendo a riferimento la contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni a cui la stessa aderisce.
Per fruire dello sgravio contributivo i datori di lavoro, anche a mezzo dei consulenti del lavoro o di uno degli altri professionisti ex lege 12/1979, devono inoltrare per via telematica apposita domanda all’INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’istituto previdenziale.
L’ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal 60mo giorno successivo a quello fissato dall’INPS quale termine ultimo per la trasmissione delle istanze.