Sulla G.U. n. 132 dell’8.6.2012, è stato pubblicato il decreto 24 gennaio 2012 con il quale il Ministero del Lavoro ha concesso, anche per il 2011, la fruizione dello sgravio contributivo nella misura del 2,25% sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
La legge 247/2007 ha previsto il predetto beneficio contributivo in via sperimentale per il triennio 2008-2010, nel limite delle risorse accantonate pari a 650 milioni per ciascuno dei tre anni, da confermare annualmente con decreto ministeriale. Detto sgravio è stato prorogato anche per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 1, comma 47, quarto periodo, L. 220/2010.
I contratti collettivi aziendali o territoriali devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la DTL (ex DPL) entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto 24.1.2012, se il deposito non è già avvenuto. Il contratto deve prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai  fini del miglioramento della competitività aziendale.
I datori di lavoro che risultano aver indebitamente fruito dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, maggiorati delle sanzioni civili.
Per fruire dello sgravio contributivo i datori di lavoro, anche a mezzo dei consulenti del lavoro o di uno degli altri professionisti ex lege 12/1979, devono inoltrare per via telematica apposita domanda all’INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’istituto previdenziale.
L’ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall’INPS quale termine ultimo per la trasmissione delle istanze.