Sgravio contributivo triennale per i nuovi assunti riconosciuto anche agli studi professionali
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 29/01/2015 n.17, in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto tempo indeterminato decorrenti dal 2015, ha precisato che non è necessaria la natura imprenditoriale ex art. 2082 c.c., con la conseguenza che possono fruire del beneficio anche le associazioni culturali, quelle politiche o sindacali, le associazioni di volontariato e gli studi professionali.
Tra i fruitori ci sono anche gli enti pubblici economici in ragione della natura imprenditoriale dell’attività svolta, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.
In merito alla natura dell’esonero contributivo, l’INPS ritiene che la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale, per cui non è inquadrabile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato UE sugli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.
Lo sgravio riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se part time, ad eccezione dell’apprendistato e del lavoro domestico. Sono interessati dall’esonero anche il lavoro ripartito (o job sharing) a tempo indeterminato, l’assunzione dei dirigenti, quella dei lavoratori da parte delle cooperative di lavoro e le assunzioni a scopo di somministrazione.
Resta invece escluso dal beneficio il contratto di lavoro intermittente o a chiamata per la sua natura discontinua.
Per fruire dell’incentivo è necessario che risultino rispettati: i principi previsti dalla L. 92/2012 (circ. n. 137/2012), le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e i presupposti previsti dalla Legge di stabilità 2015. In merito all’assunzione violando il diritto di precedenza, l’INPS evidenzia che quest’ultimo va rispettato anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione.
La condizione ostativa allo sgravio relativa alle sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria o in deroga deve essere valutata prendendo in considerazione esclusivamente l’assunzione riferita all’unità produttiva interessata dai predetti eventi.
Inoltre, in caso di inoltro della comunicazione telematica obbligatoria inerente l’assunzione oltre i termini di legge comporta la perdita dell’incentivo per il periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.
In merito invece al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e assicurazione sociale obbligatoria, la circolare evidenzia che si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del DURC.
Secondo l’INPS le assunzioni operate nel rispetto delle condizioni di legge predette fruiscono dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito dalle norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
Riguardo ai vincoli introdotti dalla Legge di stabilità 2015, l’INPS ricorda che anche se è escluso dallo sgravio contributivo triennale, il contratto di apprendistato costituisce un rapporto a tempo indeterminato. Ne consegue che se il lavoratore neoassunto, nei sei mesi precedenti ha avuto un rapporto di lavoro con contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell’esonero contributivo triennale.
Se invece nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore era stato occupato con un rapporto di lavoro intermittente, l’esonero contributivo può essere concesso.
Infine poiché il beneficio può essere fruito dai datori di lavoro agricoli, l’INPS fa presente che la disciplina speciale prevista dall’art.1, c.119 della L. 190/2014 vale solo per i rapporti di lavoro instaurati con gli operai del settore agricolo. Invece ai rapporti di lavoro con dirigenti, quadri e impiegati del settore agricolo si applica la disciplina generale prevista dal comma 118.
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