Sgravio registro internazionale: le istruzioni per il rimborso
A cura della redazione

L’Inail ha pubblicato l’istruzione operativa n. 6635 del 10 luglio 2025, con cui ha fornito le indicazioni operative per la gestione delle richieste di rimborso degli armatori a seguito dell’estensione dello sgravio previsto dal d.l. n. 457/1997 (L. n. 30/1998) per le navi iscritte nel Registro internazionale.
L’estensione della misura agevolativa alle navi iscritte nei registri degli Stati UE/SEE o battenti bandiera degli Stati UE/SEE è stata autorizzata dall’Unione Europea in data 7.5.2025 con decorrenza 1.1.2024, pertanto gli armatori che erano in possesso dei requisiti a partire da tale data e che nelle more hanno aperto una posizione assicurativa con profilo “TRASPORTO INTERNAZIONALE SENZA SGRAVIO” possono chiedere il rimborso di quanto versato chiedendo la variazione di profilo a decorrere dalla data di autorizzazione all’annotazione nel registro della navi iscritte nei registri degli Stati UE/SEE o battenti bandiera degli Stati UE/SEE.
Per effettuare tale richiesta, l’armatore in possesso dei requisiti dovrà inoltrare a mezzo PEC alla sede competente apposita richiesta di rimborso allegando il modulo “DENUNCIA DI VARIAZIONE”, indicando i nuovi profili “PERSONALE ITAL/COMUNIT CON SGRAVI DL144/2022” e “PERSONALE ASSICURATO SENZA SGRAVI DL144/2022” con le relative retribuzioni, e l’autorizzazione all’annotazione nel registro delle navi iscritte nei registri degli Stati UE/SEE o battenti bandiera degli Stati UE/SEE ricevuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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