SGSL: un alleato per verificare l’efficacia della formazione
A cura della redazione

Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce esplicitamente l’obbligo di verifica dell’efficacia della formazione da parte del datore di lavoro. Nelle organizzazioni che già adottano un sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavori, questo adempimento potrebbe essere facilmente implementato.
Cosa tratta
Nel testo dell’Accordo emerge fin da subito l’ispirazione alle norme ISO nel riferimento esplicito all’approccio per processi basato sul ciclo di Deming PDCA (Planning Do Check Act), per cui declina le fasi del ciclo nei vari adempimenti:
- analisi dei fabbisogni e progettazione;
- erogazione;
- monitoraggio e valutazione della qualità della formazione;
- riesame e azioni di miglioramento.
La gestione e l’erogazione della formazione è certamente uno dei processi principali per i soggetti formatori che hanno quello come core business: ma la formazione è un processo chiave in qualsiasi organizzazione e ha un ruolo fondamentale nella prevenzione di incidenti.
I soggetti formatori che già adottato un sistema di gestione saranno perciò facilitati nell’applicazione dei requisiti del nuovo Accordo. Fra questi, la verifica dell’efficacia che è sempre in capo al datore di lavoro.
Valutare le prestazioni per migliorare i processi
La verifica dell’efficacia ricade a pieno della valutazione delle prestazioni, in questo caso del processo di produzione della formazione. Nel caso del soggetto formatore, i risultati della verifica dell’efficacia serviranno a rimodulare le fasi di analisi, progettazione ed erogazione, adottando opportune misure di miglioramento. Nel caso del datore di lavoro che si è affidato a soggetti formatori esterni la verifica sarà utile per confermare il raggiungimento dei risultati attesi o intervenire con azioni di miglioramento, ad esempio:
- pianificando della formazione integrativa su argomenti che risultano meno recepiti;
- integrando con informative e comunicazioni interne;
- richiedendo adeguamenti al soggetto formatore;
- rivolgendosi ad un soggetto formatore differente per i successivi corsi.
Indicazioni operative
Come possiamo realizzare nella pratica la verifica dell’efficacia della formazione?
Le possibilità sono molteplici e l’Accordo lascia ampio margine, indicando però tre categorie di modalità di verifica:
- analisi infortunistica aziendale;
- questionari da somministrare al personale;
- check-list di valutazione.
Se abbiamo adottato un SGSL probabilmente abbiamo già alcuni strumenti per impostare alcune di queste modalità
Anzitutto, fra gli indicatori monitorati in un SGSL, quasi sicuramente avremo l’incidenza infortunistica e dei mancati infortuni, a cui l’Accordo da direttamente riferimento. Se abbiamo un sistema di gestione certificato, probabilmente stiamo monitorando anche altri indicatori: in questo caso dovremo valutare se possono essere o meno significativi per valutare l’efficacia della formazione. In generale, il solo monitoraggio degli indici infortunistici può non essere sufficiente per avere un quadro chiaro del recepimento delle conoscenze della formazione in ambito sicurezza.
La terza modalità individuata dall’Accordo ci chiede di osservare i comportamenti dei lavoratori e registrare le variazioni nel tempo, se vengono o meno seguite le disposizioni in materia di sicurezza. Avere un piano di audit interni è un primo passo, ma spesso non sufficiente: gli audit su ciascun processo interno vengono di norma effettuati con cadenza annuale, mentre per osservare i comportamenti dei lavoratori servirà una sorveglianza più frequente e capillare. Quanto già presente nel nostro sistema di gestione sarà un punto di partenza, da implementare con strumenti che permettano di effettuare osservazioni mirate su tutta l’organizzazione, non solo un campione.
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