Si alla mobilità orizzontale se prevista dalla contrattazione collettiva
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10/11/2009 n.23763, ha deciso che non viola l'art. 2103 c.c. la clausola contrattuale che disciplina meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale, prevedendo la fungibilità convenzionale tra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica.
In sostanza secondo la Suprema Corte se ricorrono le predette situazioni non trova applicazione la sanzione della nullità prevista dal medesimo art. 2103 c.c. che vieta un'indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità.
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