La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20722 del 1° giugno 2010, ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il dipendente sia sospettato di furto ai danni dell’azienda, sono utilizzabili le riprese fatte di nascosto (rimangono, invece, illegittime quelle effettuate per il controllo della qualità del lavoro).
In questo caso, secondo la Suprema Corte, il controllo del patrimonio aziendale prevale sulla tutela della riservatezza del lavoratore.
Gli articoli 4 e 38 della Legge n. 300/1970 implicano l’accordo sindacale ai fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell’attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto, in tal caso, non si ravvisa inutilizzabilità di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato.