Sicurezza: piena libertà del datore a chi affidare l’onere dell’informazione
A cura della redazione

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la nota n, 847 del 16/01/2018 (interpello 2/2017), ha precisato che al datore di lavoro è lasciata ampia libertà di decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata formazione ai lavoratori.
Al Ministero del lavoro, infatti, è stato chiesto come deve essere interpretata l’espressione contenuta nel D.Lgs. 81/2008 (combinato disposto degli artt. 31 e 36) secondo cui l’informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere impartita in forma prioritaria ed esclusiva dal RSPP.
Sul punto la citata Commissione evidenzia che l’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 pur specificando che spetta al datore di lavoro provvedere all’obbligo di fornire un’adeguata informazione, non prevede che l’obbligo sia indelegabile.
Inoltre la lett.f) dell’art. 33 del T.U. sicurezza, elencando i compiti dell’intero servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e non quindi solo quelli del RSPP, specifica che vi sia anche quello di fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36.
In conclusione si può desumere che il datore di lavoro è libero di decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare la formazione.
Riproduzione riservata ©