La Corte di Cassazione, Sez. Pen., con la sentenza n. 29545 del 17 luglio 2009, ha ribadito il principio per cui è previsto uno sconto di pena per il datore di lavoro, nei termini di legge, provvede a rimuovere le irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza.
L'art. 303 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, infatti, che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p., si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.